Pubblicato da: Redazione | luglio 6, 2010

Inquinamento sonoro: il CdQ scrive alle autorità

Raccomandata anticipata via fax ai numeri 06/69612201, 06/69612883,0648054228 (Inail, diverse autorità municipali, Arpa)

Ogg.: segnalazioni emissioni sonore provenienti dagli impianti di climatizzazione

Da qualche settimana i cittadini residenti nelle aree prospicienti l’edificio dell’INAIL ci hanno segnalato la presenza di un’eccessiva emissione sonora proveniente dai nuovi impianti di climatizzazione posti in essere a seguito dei lavori che si stanno effettuando da qualche mese presso la sede di Via Ferruzzi dell’INAIL, sia nel corso del giorno che soprattutto di notte, quando viene amplificata anche a causa del silenzio generale del quartiere.
Posto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, e sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) “un pericolo per la salute umana”tutelabile ai sensi dell’art 32 della Cost si chiede un intervento immediato delle autorità competenti al fine in primo luogo di accertare l’entità del rumore emesso dai detti impianti e se gli stessi siano di intensità tale da arrecare disturbo alle occupazioni ed al riposo di un numero indeterminato di persone.
D’altro canto é consolidato orientamento della Corte Cassazione che per la sussistenza della contravvenzione prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. è sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall’agente sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata.
Né l’ipotesi contravvenzionale prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p. può essere esclusa per il solo fatto che nell’esercizio di una attività rumorosa l’agente non abbia superato i limiti di rumorosità previsti dall’art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997. Infatti l’agente, il quale svolge attività di per se rumorosa, è comunque sempre obbligato non solo a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni impartite dall’Autorità, ma anche a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.  Non vi è dubbio che le due ipotesi previste dall’art. 659 c.p. possono concorrere, di guisa che, anche se non ricorre la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni imposte dall’Autorità, dovrà ritenersi sussistente l’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 659 c.p., qualora i rumori prodotti siano di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, generando disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone.
Al fine quindi di evitare ulteriori problemi alla cittadinanza del quartiere, qui rappresentata, anche in considerazione dei buoni rapporti sempre avuti con l’Istituto di via Ferruzzi, si invitano l’INAIL e gli uffici competenti, ciascuno per quanto di propria spettanza, a porre in essere tutti gli atti necessari ad interrompere lo stato di danno che sta causando il costante rumore degli impianti di climatizzazione posti sul tetto dell’edificio dell’INAIL di via Ferruzzi 40.
In attesa di un Vs cortese riscontro, si inviano
Cordiali saluti Il Comitato di quartiere Vigna Murata


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